Qualora l’Amministrazione finanziaria abbia fornito elementi di prova, anche indiziari, della falsità delle fatture passive contabilizzate, è onere del contribuente dimostrare, avvalendosi a sua volta anche di presunzioni, la sussistenza di elementi idonei a vincere la rilevanza probatoria degli elementi indicati dall’Ufficio e la conseguente effettività della operazione rappresentate in fattura; fermo restando che il mero dato formale della registrazione della fattura non costituisce di per sé prova della reale esistenza del costo ivi rappresentato che deve invece essere documentato.
Questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza n. 1213 del 21 gennaio 2020.