Pubblicati dall’A.E. gli elenchi permanenti del 5 per mille 2021 degli enti di volontariato per l’anno 2021
NOTE SUL 5 PER MILLE
A decorrere dall’esercizio 2017 è stato istituito un elenco permanente degli iscritti al 5 per mille degli Enti di volontariato, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
L’elenco permanente degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, quello della ricerca sanitaria e quello delle associazioni sportive dilettantistiche, a partire dal 2021, sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 23 luglio 2020, sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).
Comunicazioni – domande – dichiarazioni
I soggetti iscritti in tale elenco non debbono presentare né domande né dichiarazioni eccetto che nei seguenti casi:
- comunicazioni di variazioni per correggere errori
- intervenuta variazione del legale rappresentante
le omesse comunicazioni in tali casi comportano la decadenza dal contributo
Rendiconto delle somme percepite
Entro un anno dalla percezione delle somme gli enti di volontariato dovranno procedere alla redazione del rendiconto, di una relazione descrittiva circa l’impiego delle somme ricevute; tali documenti, unitamente a copia di documento di identità del legale rappresentante, vanno trasmessi via Pec all’indirizzo rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it unicamente nel caso in cui il contributo sia almeno pari o superiore ai 20.000 euro, nel caso di contributo inferiore a detto importo il rendiconto va comunque redatto e tenuto agli atti dell’Ente, senza che venga trasmesso al Ministero.
Link al 5 per mille Ministero del Lavoro
Modifiche dei dati presenti nell’elenco permanente iscritti
Eventuali errori rilevati o variazioni intervenute nell’elenco permanente degli iscritti possono essere fatti valere dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
CATEGORIA ENTE |
A CHI INVIARE DICHIARAZIONE VARIAZIONE |
TIPO DOCUMENTO |
CHI DEVE INVIARE |
QUALI DATI |
Enti del Volontariato |
Direzione Regionale territorialmente competente dell’Agenzia delle Entratee |
Comunicazione |
Rappresentante legale dell’ente |
Variazione denominazione, provincia, indirizzo ecc. |
Enti Ricerca Scientifica |
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Enti Ricerca Sanitaria |
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Associazioni Sportive Dilettantistiche |
Variazione rappresentante legale degli enti presenti nell’ elenco permanente iscritti
(art. 6 bis e 2 c. 6 del DPCM 23.04.2010)
La dichiarazione sostitutiva inviata perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo. È necessario allegare, a pena di decadenza, una copia del documento del nuovo rappresentante legale dell’ente.
La nuova dichiarazione sostitutiva deve essere inviata all’amministrazione competente per categoria, nei termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010.
CATEGORIA ENTE |
A CHI INVIARE DICHIARAZIONE VARIAZIONE RAPPRESENTANTE |
TIPO DOCUMENTO |
CHI DEVE INVIARE |
COME INVIARE (modalità e termini) |
Enti del Volontariato |
Direzione Regionale competente dell’Agenzia delle Entrate |
Dichiarazione sostitutiva
|
Nuovo Rappresentante legale dell’ente
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Art. 2 del DPCM 23/04/2010 |
Enti Ricerca Scientifica |
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca |
Art. 3 del DPCM 23/04/2010 |
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Enti Ricerca Sanitaria |
Ministero della Salute |
Art. 4 del DPCM 23/04/2010 |
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Associazioni Sportive Dilettantistiche |
Ufficio del CONI territorialmente competente |
Art. 6 del DPCM 23/04/2010 |
Indirizzi PEC delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate